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Ricorsi codice della strada, art 126 bis Cds: il parere dell’esperto

Ricorsi Codice della Strada – Come noto l’art.126 bis cds pone un obbligo a carico del proprietario di un mezzo di trasporto di rivelare, quando richiesto (ai fini della decurtazione di punti dalla patente di guida), i dati del conducente del mezzo stesso e ciò entro 60 giorni dalla notifica di un verbale. Tale obbligo, […]


Ricorsi Codice della Strada – Come noto l’art.126 bis cds pone un obbligo a carico del proprietario di un mezzo di trasporto di rivelare, quando richiesto (ai fini della decurtazione di punti dalla patente di guida), i dati del conducente del mezzo stesso e ciò entro 60 giorni dalla notifica di un verbale.

Tale obbligo, sempre secondo la suddetta norma, viene posto a carico in forma stabile sia della persona fisica che giuridica dal 3.10.06, data di entrata in vigore del decreto legge n.262/06 poi convertito in legge (sia pure con alcuni emendamenti) n.286 del 24.11.06; la sanzione della mancata comunicazione dati è adesso non più contemplata dall’art.180/8’ comma ma direttamente dall’art.126 bis cds stesso (EURO 269,00 nel minimo edittale).

A sua volta l’organo di Polizia ricevente comunicherà detti dati all’anagrafe nazionale ai fini della decurtazione dei punti solo entro 30 giorni dalla definizione della contestazione.

Una contestazione si intende definita una volta intervenuto il pagamento oppure una volta esperiti tutti i rimedi amministrativi o giurisdizionali oppure spirati i termini per la presentazione di detti rimedi.

Art 126 bis cds ricorso

La recente giurisprudenza della Cassazione, in relazione alla problematica della comunicazione dati del conducente imposta dall’art.126 bis cds, ritiene che la sua omissione rappresenti una sorta di violazione istantanea e come tale suscettibile di sanzione pecuniaria a causa della mancata collaborazione: così Cassazione n.17348/2007, 10786/2008, 16674/2010 e 22881/2010.

In sostanza la richiesta formulata da un corpo di Polizia appare, ad avviso della Corte, meritevole di tutela in quanto posta a presidio di un interesse pubblico e del tutto svincolato quindi dalla eventuale presentazione di un ricorso presso i competenti organi e relativo al connesso verbale (così denominato verbale presupposto) che ha dato origine alla richiesta stessa dei dati.

A nulla quindi rilevando, sempre ad avviso della Corte, l’eventuale accoglimento del ricorso sempre riferito al connesso verbale.

Dopo avere precisato che una possibile dichiarazione di non ricordare chi potesse essere alla guida quel determinato giorno non è considerato da detto organo di legittimità un fatto scusabile tale da evitare l’invio della sanzione ex art.126 bis c.d.s., appare altresì opportuno specificare che il Ministero degli interni con apposita nota (la n.300/A/3971/11/109/16 del 29.4.2011) conferma il contenuto del parere espresso dalla Prefettura di Bologna relativa al prot. 1500 bis/2009 del 15.7.2009 (nota diffusa previa consultazione dello stesso Ministero) di non poter richiedere alcun dato se non a procedimento definito; siamo quindi su un piano interpretativo diverso da quanto deciso dalla Corte di Cassazione.

Il Ministero, mediante la nota di cui sopra, precisa anche che per poter applicare la sanzione di cui all’art.126 bis cds è necessario, una volta esperiti i rimedi processuali, provvedere alla notifica di un nuovo verbale con nuovo termine concesso dei sessanta giorni per compiere detta comunicazione.

Appare pertanto chiaro che seguendo l’interpretazione del Ministero degli Interni, una volta ricevuta la notifica di un verbale prevedente la decurtazione dei punti con contestuale richiesta dei dati del conducente, il soggetto sanzionato dovrebbe a mio avviso precisare all’organo richiedente l’intenzione di presentare un ricorso avverso detto provvedimento e ciò all’evidente scopo di evitare anche la successiva sanzione ex art.126 bis cds.

Il Ministero degli Interni in sostanza si ricollega alla interpretazione della Corte Costituzionale secondo la quale la comunicazione all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida dell’avvenuta perdita del punteggio dalla patente deve avvenire (leggete di seguito il paragrafo 9-1-2 della sentenza n.27/2004 del 24.1.2005):

entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, definizione che presuppone, a sua volta, che siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi o giurisdizionali ammessi, ovvero, che siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.

Tale paragrafo precisa anche:

In nessun caso, quindi, il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione.

Ho parlato poc’anzi di interpretazione poichè la Corte esprime una opinione in relazione alla suddetta problematica “incidenter tantum” e quindi in forma non vincolante in quanto non richiamata nel dispositivo della sentenza stessa.

In altre parole la Corte era stata chiamata, come del resto verificatosi, a dichiarare la illegittimità costituzionale della norma prevedente la automatica decurtazione, in caso di conducente non identificato, dei punti a carico del proprietario del mezzo di trasporto.

Allo stato attuale comunque molti giudici sono soliti interpretare a loro modo i dettami dell’art.126 bis cds (e ciò in virtù del principio del libero convincimento) ed emettere a seconda delle circostanze:

– sentenze di accoglimento dei verbali ex art.126 bis cds sostenendo la precocità della richiesta dei dati del conducente ancor prima della definizione dell’ancora pendente connesso procedimento;

–         Rigetto del ricorso;

–         Riunione del ricorso al precedente connesso procedimento e decisione di accoglimento solo in caso di accoglimento anche del connesso procedimento riferito al verbale presupposto.

A sua volta la Corte Costituzionale con ordinanze n.306/2009 e 286/2010, ha riaffermato la legittimità del presente articolo 126 bis cds e senza sconfessare le sue precedenti affermazioni ritiene che un soggetto giudicante debba di volta in volta effettuare una cernita tutte le volte che sia chiamato a giudicare sulla legittimità di un verbale per contestata violazione ex art.126 bis cds.

In altre parole poiché l’attuale norma appena citata impone ad un soggetto sanzionato di rivelare i dati del conducente salvo giustificato e documentato motivo, l’organo giudicante dovrà verificare di volta in volta, sempre ad avviso della Corte Costituzionale, se nello specifico caso concreto sussistesse o meno veramente l’impossibilità di comunicare detti dati.

Anche in tal caso siamo in presenza di una interpretazione della Corte Costituzionale in quanto chiamata a sindacare o meno la legittimità costituzionale della norma che impone ad un soggetto sanzionato, pena in alternativa la sanzione pecuniaria sopra indicata, di rivelare i dati dell’effettivo conducente (sé stesso od altri) ai fini della decurtazione dei punti.

Ricorso art 126 bis codice della strada

Capita spesso che un legale, in forza delle suddette considerazioni, riesca con successo ad ad eccepire la prescrizione dell’atto di accertamento della infrazione di cui all’art.126 bis c.d.s. qualora tra l’ultimo giorno utile per comunicare i dati richiesti e la notifica del relativo verbale ex art.126 bis cds risultino trascorsi oltre 90 giorni (vedere art. 201 c.d.s.).

In realtà con la nuova formulazione a seguito della legge n.120/2010 l’art.201 c.d.s. parla di 90 giorni che non devono essere oltrepassati tra l’atto di accertamento e la notifica del verbale ma di fatto, e qui la giurisprudenza devo dire è pressoché unanime, prende a riferimento sempre ai predetti fini,  il termine ultimo utile ai fini della comunicazione dati perché altrimenti qualora un atto di accertamento avvenisse successivamente all’ultimo termine ultimo sopra indicato ciò rappresenterebbe per un organo di Polizia un facile espediente per eludere i termini indicati dal già citato art.201 cds.

Posso anche affermare che un soggetto giudicante, qualora la prescrizione non appaia un istituto utilmente esperibile, spesso in caso di mancata contestazione dati, si mette a sindacare se l’atto amministrativo conteneva un allegato per la compilazione dei dati del conducente oppure se il verbale stesso appariva chiaro e se del caso sempre il Giudice provvede ad accogliere il ricorso; tipico esempio: qualora dalla lettura del connesso precedente verbale non si evinceva chiaramente, in quanto scritto a caratteri microscopici, che in caso di inosservanza dell’invio dei dati richiesti sarebbe pervenuta al soggetto la successiva sanzione ex art.126 cds.

In altre circostanze è accaduto che un soggetto sanzionato abbia dichiarato di avere inviato i dati del conducente per posta ordinaria (andata disguidata) con contestuale richiesta di rimessione nei termini al fine di rendere la richiesta dichiarazione (dott. Luigi Bechi, Associazione Toscana a Difesa dei Consumatori).

Vuoi conoscere le ultime novità in merito alle possibili cause di ricorso contro l’art 126 CdS? Non devi fare altro che leggere il nostro documento: Articolo 126 Codice della Strada, delucidazioni sulla normativa



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109 responses to “Ricorsi codice della strada, art 126 bis Cds: il parere dell’esperto

  1. Ma se il conducente coincide con il proprietario dell’auto che bisogno c’è di specificarlo io credo ci debba essere tale obbligo solo nel caso in cui non ci sia tale coincidenza!!….

  2. Salve, potrei avere la giurisprudenza secondo cui la notifica del secondo verbale deve avvenire nei 90 giorni dall’ultimo giorno utile per comunicare i dati?

  3. Pazzesco! la solita norma che privilegia i ricchi!
    Preferiscono pagare 280€ piuttosto che farsi togliere i punti…così abbiamo sulle strade una marea di criminali “ricchi”!
    Io ho avuto l’auto rimossa. Ho pagato 110€ di rimozione e carro attrezzi. Poi ho ricevuto la multa di 92€. L’abbiamo pagata a fine mese; mia moglie ha pagato il bollettino postale e poi ha inserito la ricevuta nella busta verde e l’ha archiviata. Chi si ricordava con tutti i problemi giornalieri di una famiglia con 3 figli che bisognava spedire i dati per la decurtazione dei punti…una dimenticanza è più che lecita. Ma non è così. Settimana scorsa mi arrivano 280€ da pagare per non aver fornito i dati per la decurtazione dei punti. Mi chiedo: ma i FENOMENI che stanno a legiferare, non credono che sarebbe più “NORMALE” in una società civile AVVISARE che non hanno ricevuto i dati del conducente e perciò se non si forniscono entro 30 gg. verranno decurtati in automatico al proprietario con una multa snzionatoria di 50€???!!! Probabilmente qusta gentaglia è contenta così. E noi pagamiamo. Poi ci si meraviglia che la gente spara dal balcone veso la strada…

    1. buongiorno , ho avuto anch’io un verbale di accertamento di violazione al codice della strada che non mi è stato contestata perché il verbalizzante doveva intervenire nel caso specifico prioritariamente sulla viabilità…., ma a Lei i punti sulla patente , gli sono stati decurtati lo stesso visto che ha purtroppo pagato 280€ per non aver fornito i dati per la decurtazione dei punti per la stessa?
      In attesa di sue nuove.
      Alessandro

    2. Perfettamente d’accordo stessa identica cosa e’ successa ame e ho anche perso il tentativo di ricorso al giudice di pace , che in presenza di rappresentante del comune non ha ?potuto’ far altro che darmi torto..pur se nella mia disperazione, ho spiegato che sono separata, disoccupata con una figlia da crescere,……e che ero straconvinta che in automatico se non comunico altro nominativo sono io proprietario dell’auto al quale dovrebbero ovviamente togliere i punti. ma cosi’ i soldi delle loro ruberie come li recuperano?????????ora mi chiedo: devo attendere la notifica dell’esito della sentenza per pagare e non incorrere pure nell’ennesimo schifo cartella esattoriale equitalia raddoppiata???o pago a prescindere con il bollettino che mi hanno notificato allora e che non ho pagato per effettuare ricorso? bahhh!!!!

  4. Buongiorno,
    cortesemente avrei bisogno anch’io della giurisprudenza secondo cui la notifica del 126bis deve essere fatta entro 90 gg a partire dall’ultimo giorno utile per comunicare i dati e non dall’accertamento dell’illecito.
    Grazie, cordiali saluti

  5. Salve anche mia moglie vittima del 126 bis! Non sto qui a discutere su quanto squallida sia la norma, quanto maledetti siano coloro che malvagiamente studiano come fregare soldi alla gente, l’unica cosa che mi chiedo, e chiedo a voi è: ma se io pago il verbale che riporta I MIEI DATI che bisogno c’è di comunicare agli agenti municipali i dati del conducente??? Se non sono io a guidare è mio interesse comunicarli ma se non comunico nulla allora toglietemi sti punti e la facciamo finita!!!! Chiedo al dott. Luigi se può mandare anche a me il materiale per il ricorso relativo ai 90 giorni di tempo per comunicare i dati.
    Grazie mille
    Saluti

    1. SALVE

      IO INVECE NON HO RICEVUTO LA MULTA MA LA 126 BIS… SI Può CONTESTARE? COSA SI POTREBBE FARE IN QUESTI CASI?

      GRAZIE

    2. Buongiorno dott. Luigi

      sono anch’io vittima del 126bis, avendo erroneamente spedito il modulo compilato con i dati della mia patente per posta ordinaria e così pare non recapitati.
      Potrebbe gentilmente fornirmi la documentazione relativa ai 90 gg dimetto per comunicare i dati ?
      il mio indirizzo email è: p.alba@email.it
      grazie
      Paolo Pisani

  6. Ad ogni modo i riferimenti giurisprudenziali sono:
    Sentenza Corte Costituzionale n.198/1996, Corte di Cassazione n.2951/98 e n.12023/2000; sentenze Giudici di Pace di Pisa n.396/97 e 565/08, 915/2011 nonchè sentenze Giudici di Pace di Firenze n.3205/2011 e n.78/2011.
    ——-
    Per proporre ricorso al Giudice di Pace competente opera il feriato estivo e quindi i termini di 30 giorni dall’1.8.2012 sino al 15.9.2012 sono sospesi. NOn così per i 60 giorni concessi per ricorrere al Prefetto.
    Ho letto solo oggi le vostre richieste. Se qualcuno ha bisogno di ricevere le sentenze che ho indicato e non le trovasse può contattarmi via e-mail a: luigi.b2005@libero.it

    1. buongiorno , anch’io sono vittima dell’art. 126 bis comma 2, ho ricevuto un verbale di accertamento di violazione al codice della strada c/o la propria abitazione ; che non mi è stato contestata al momento circa due mesi fa, perché il verbalizzante doveva intervenire nel caso specifico prioritariamente sulla viabilità…., quindi se pago entro cinque giorni pagherà euro 126,10 dopo dovrò pagare euro 174,40 entro 60 giorni; ma i punti sulla patente , vengono decurtati lo stesso se il sottoscritto entro 60 giorni dalla notifica del verbale stesso non comunica niente, sapendo che riceverà un nuovo verbale e sarà soggetto alla sanzione prevista dall’art. 126-bis comma 2 del c.d.s. ad un nuovo ed ulteriore pagamento in misura ridotta di 286€ per non aver fornito i dati per la decurtazione dei punti per la stessa?
      In attesa di sue nuove.
      grazie
      Alessandro

      alessandro.miniati57@gmail.com

  7. Anche a me è successa la stessa cosa.
    Dopo aver pagato la multa ho inviato per posta ordinaria la documentazione riguardo al proprietario dell’auto (cioè io) per la decurtazione dei punti.
    Ora mi ritrovo a dover pagare perchè non hanno ricevuto nulla.
    Cosa dovrei fare?
    Grazie
    marina.ambrifi@libero.it

  8. Fare ricorso e dire che era stato inviato il tutto per posta ordinaria.
    Dovrà citare le sentenze del Giudice di Pace di Pisa n.1042/06 e 1632/06 che fanno proprio al caso suo.

    1. Salve ho ricevuto tre verbali 16/09/2015 in tre giorni per eccesso di velocità,ho saldato i verbali nei giorni successivi e inviato mediante posta ordinaria il modulo per la decurtazione dei punti,oggi a distanza di mesi mi vedo recapitare un verbale per la mancata segnalazione del conducente il che mi fa pensare che nei prossimi giorni arriveranno gli altri due,come posso salvarmi da questa mattanza economica considerando che il danno è stato fatto dal PESSIMO servizio postale nazionale che ha smarrito la mia busta?

  9. E’ possibile fare entrambe le cose.
    Se lo fa da sè mi contatti pure che Le fornisco le sentenze qualora non riuscisse a reperirle.

  10. Credo che lo farò direttamente sul sito del giudice di pace di competenza del verbale..
    inoltre ho trovato la raccomandata inviata con la comunicazione della persona a cui decurtare i punti della patente.
    Mi può dare una mano con le sentenze..
    Grazie
    Può inviarmi il tutto a
    marina.ambrifi@libero.it

    Grazie !

  11. salve dr. Bechi, dopo aver ricevuto un spv per photored ad un autoveicolo a me intestato, ho provveduto a pagare entro i termini ed ho fatto contestualmente ricorso al prefetto per la sola decurtazione punti, in quanto non ero alla guida: ho allegato le carte di imbarco aereo che dimostravano inequivocabilmente la mia assenza dall’italia nel momento del spv.
    ora i vvuu del luogo mi comunicano l’inammissibilità del ricorso per aver pagato e mi chiedono i dati del conducente. con due figli e un battaglione di loro amici, la mia indagine non ha chiarito chi guidava. toglieranno i punti alla mia patente d’ufficio o posso ricorrere ulteriormente? (sono 30 gg dalla notifica). grazie e buon lavoro.

  12. buongiorno,vorrei anche io fare ricorso in quanto non è arrivata la documentazione tramite posta ordinaria,mi potrebbe gentilmente inviare le sentenze dato che non riesco a reperirle?
    grazie simona

  13. Buonasera,
    nel mio caso ho pagato la multa e successivamente ho inviato la comunicazione dei dati del guidatore al 61esimo giorno dal ricevimento del verbale. Per questo ho ricevuto il secondo verbale per mancata comunicazione. Ho letto però di sentenze che giudicano legittimo l’invio dei dati entro 60 giorni dal pagamento del primo verbale e non dal ricevimento. Se quello che sostengo è esatto, potrebbe gentilmente inviarmi alcune sentenze che possano essermi di aiuto per un ricorso?
    L’indirizzo è gabrieleverri@gmail.com
    Grazie.

  14. Salve, ho ricevuto anche io oggi la multa riferita al mancato fornimento dei dati in riferimento ad una multa che ho pagato in tempo ad agosto!Cosa posso fare?
    A quali articoli posso appellarmi?
    Grazie Andrea

  15. Salve a tutti, ho un problema simile con i termini per la notifica.
    La rilevazione della sanzione ex art.126bis è stata effettuata molti mesi dopo l’effettivo spirare del termine (60 giorni) per effettuare la comunicazione.
    Ho cercato la giurisprudenza accennata nei post sopra ma non riesco a trovare le massime concernenti le sentenze dei giudici di pace di Pisa e Firenze.
    Sareste così cortese da potermele inviare?
    Ringrazio anticipatamente.
    Luca

  16. Salve avrei bisogno di sapere se nel mio caso conviene fare il ricorso
    Per decorrenza termini
    Data infrazione 29/02/2012
    Notifica al proprietario( società di leasing) 10/05/2012
    Comunicazione dalla società del guidatore al organo richiedente
    28/06/2012
    Notifica della multa con richiesta di comunicazione dati patente
    Timbro postale 20/09/2012
    Data riportata sul verbale 17/09/2012

    Grazie in anticipo

    Giorgio guerrieri

  17. gg. 15.05.2012 mi è arrivata una multa che io da brava cittadina ho pagato perchè consapevole di aver commesso l’infrazione…purtroppo non ho comunicato i miei dati dando per scontato che intestandomi la multa e ammettendo di essere io il trasgressore la decurtazione punti sarebbe avvenuta in automatico…invece in data 25.09.2012 mi son vista recapitare la salatissima multa di quasi 300 euro che io trovo molto ingiusta…esiste qualche sentenza della cassazione che può aiutarmi a non pagare questa salatissima e ingiusta multa???grazie anticipatamente…mi può contattare allindirizzo e-mail loredanapati@libero.it

  18. salve ho ricevuto una multa dal comune di marigliano per aver passato col semaforo rosso! la data dell’nfrazione(rilevata con Photored F17D) è del 27 giugno 2012 . mi è stata notificata a mezzo posta il 27 settembre. facendo un calcolo dei 90 giorni, il termine ultimo per la notifica sarebbe dovuto essere il 25 settembre. posso contestarla? il termine dei 90 giorni decorre dal giorno dell’infrazione? grazie

    1. Buonasera,
      Anche io ho inviato il modulo con i miei dati (essendo sia proprietario che trasgressore) tramite pista ordinaria il 29 agosto lo stesso giorno in cui mi è stato notificato il verbale ma non hanno ricevuto nulla.
      Potrebbe inviarmi la documentazione e/o la sentenza a riguardo?
      A chi devo fare ricorso?
      Si può fare on line?
      Grazie,
      Pierodig@hotmail.com

  19. Avrei bisogno della sentenza del giudice di pace di Pisa n104/26 e 1632/06 poiche mi è arrivata la multa per nn aver fornito i dati del conducente ma io li ho inviati tramite posta ordinaria il giorno stesso che ho pagato il bollettino.nn capisco.. l indirizzo: negoziotorino@yahoo.it

  20. Salve. L’art. 126 bis C.d.S. impone l’obbligo di del proprietario del veicolo di comunicare i dati personali e della patente del conducente solo nel caso di mancata identificazione del conducente.
    Ora, io ritengo che se il proprietario del veicolo, ricevuto il verbale in cui si contesta un determinato comportamento del conducente, paga la sanzione, con ciò ammette chiaramente di essere il conducente e quindi c’è l’identificazione del conducente e non c’è più l’obbligo della comunicazione.
    Chi mi sa dire qualcosa in proposito?

  21. Salve, io vorrei sapere se all’atto del pagamento della sanzione di cui all’art. 126 devo comunicare ugualmente i dati relativi al conducente per la decurtazione dei punti alla patente o se questa si estingue pagando la multa.

  22. A Sebastiano dico che se uno paga la sanzione ex art.126 bis cds finisce tutto lì.
    A GIovanni dico che ciò che ha chiesto contrasta con il contenuto della sentenza n.27 del 24.1.2005.
    Non + più automatica la decurtazione dei punti al proprietario ma il proprietario stesso deve comuinicare ugualmente i dati altrimenti arriva la sanzione ex art.126 bis cds.

  23. Buonasera,
    ho letto antentamente quello che viene discusso nell’articolo e successivi commenti e richieste e credo di evere un dubbio ulteriore: ho ricevuto qualche giorno fa una cartella esattoriale facente riferimento infrazione dell’Art.126 SENZA BIS O COMMI VARI, trattasi della stessa cosa? facendo una ricerca in rete l’Art. 126 parla di “circolazione con patente scaduta”.
    E’ possiblile avere chiarimenti sul nome esatto dell’articolo infranto che deve essere menzionato/specificato nel dettaglio della cartella esattoriale? è vero che nel caso si contesti è possibile il rischio di pagare il doppio dell’ammenda? è vero che superata la cifra di 595€ (importo in questione è di 786€) sono constretta a rivolgermi ad un avvocato per contestarla? Cosa potrebe succedere se mi rifiutassi o non potessi pagarla? Grazie. Antonella
    antulla27@gmail.com

  24. Buongiorno.
    Ho ricevuto una multa per infrazione codice della strada da corpo forestale nel lontano 16/04/2008.
    Ho pagato 41,60 € in data 31/07/2008.
    Per dimenticanza non ho comunicato i dati del conducente come richiestomi in data 28/05/2008, quindi prima della definizione della contestazione.
    In detta richiesta si specificava che in caso di NON comunicazione dei dati del conducente (senza precisare entro quale data) si sarebbe provveduto all’emissione di successivo verbale come da art. 126 bis comma 2 C.d.S.
    NON ho mai ricevuto detto verbale, nè mi è stato comunicato alcunchè, fino a LUGLIO 2011 !!!!!!!! , quando ricevo una cartella da EQUITALIA per l’importo di
    835,81 € !!!!!!!! ed ora un sollecito di 898,01 €.

    Che possibilità ho? Devo tacere pagare per evitare ulteriori aggravi o posso fare ricorso, nonostante sia passato tutto questo tempo?
    Grazie. Luca

  25. sono arrabiatissimo… mi è appena arrivata la multa per non avver inviato i dati della mia patente.La trovo iniqua e furviante,un ibroglio un sistema escogittato solo per fare cassa o per aggevolare i soliti(burdi).Sono intenzionato a fare di tutto pur di non pagare.Potreste spedirmivia via email la sentenza del giudice di pacedi pisa n°1042/06 ed la n°1632/06 Vi ringrazio anticipatamente.La mia email é luigivacant@live.it Se qulcuno ha provato questa strada sarebbe interessante sapere come é andata a finire.

  26. Salve..vedo anch’io sono vittima dell’ ennesima normativa che penalizza chi paga…detto questo chiedo un parere su quanto accadutomi : ricevo la notifica di un verbale in data 21/08/2012…mio malgrado pagata gj18/10/2012…oggi 03/01/2013 ricevo con lo stesso numero di verbale il discusso apt126…; vi sarei grato se mi comunicaste cosa fare ..grazie mail brunettof78@Tiscali.it

  27. Buongiorno, sono nella stessa situazione! Potrei ricevere anch’io le stesse informazioni. Grazie mille e cordiali saluti.
    Angelo.

  28. è capitato anche a me…..ho inviatoper posta ordinaria i dati del conducente, ma pare non siano arrivati. potete mandarmi copia del ricorso? grazie barbara da genova

    1. Buonasera,
      Anche io ho inviato il modulo con i miei dati (essendo sia proprietario che trasgressore) tramite pista ordinaria il 29 agosto lo stesso giorno in cui mi è stato notificato il verbale ma non hanno ricevuto nulla.
      Potrebbe inviarmi la documentazione e/o la sentenza a riguardo?
      A chi devo fare ricorso?
      Si può fare on line?
      Grazie,
      Pierodig@hotmail.com

  29. Salve , anch’io sono nella stessa situazine, pagato 170 euro, mandata comunicazne dati vi posta ordinaria mai arrivata, ricevuta ulterire multa ex art.126 cds 298 euro……MA SIAMO MATTI.chiedo se posso ricevere la sentenza 1042/26 e la 1632/06 per fare ricorso?
    Grazie anticipatamente.

    quera@libero.it

  30. Salve, vorrei porre alla Sua attenzione il mio caso:

    il giorno 8/07/2011 ero alla guida di un’auto di proprietà di altra persona; arrivato a destinazione, non trovando parcheggio, ho lasciato l’auto posteggiata, per la sua metà, nello spazio adibito a fermata autobus; l’auto è stata prelevata dal carro attrezzi convenzionato con il Comune e andandola a ritirare all’autoparco mi sono ritrovato una bella spesa per la rimozione, oltre alla normale contravvenzione.
    Arrivata la raccomandata al proprietario dell’auto, con foglio allegato per la segnalazione del conducente per la decurtazione di 2 punti, provvedevo immediatamente al pagamento della sanzione e a segnalare il mio nominativo per la decurtazione dei punti inviando il tutto per raccomandata A.R.
    Il comando ricevette la mia comunicazione in data 27/10/2011 e dopo circa 4 mesi, andai sul Portale dell’automobilista per vedere se questi punti mi erano già stati tolti, ma la ricerca fu nulla; preoccupato per questo fatto, mi misi a telefonare ai vari Comandi della Polizia Locale della città dove era stata elevata la contravvenzione, ma senza alcun risultato, se non quello che un’agente mi disse ” NON SI PREOCCUPI, DOPO UN CERTO PERIODO DI TEMPO NON POSSONO PIU’ ESSERE DETRATTI “!
    Di tanto in tanto, guardavo sul sito web se erano stati detratti ma sino a metà Febbraio 2013 non lo erano; il giorno 25/02/2013 vado a vedere e i punti erano stati tolti in data 19/02/2013.
    Conattato telefonicamente l’Ufficio preposto del Comando di Polizia, l’Agente controllando a terminale affermò che qualcosa non quadrava e che i tempi per poter detrarre i punti erano ampiamente scaduti!!

    La domanda che pongo è : posso far ricorso in base all’articolo 126 bis comma 2 che prevede che la comunicazione all’Anagrafe Nazionale circa la decurtazione dei punti debba avvenire entro 30gg dall’avvenuto pagamento del verbale? Se sì, a chi bisogna inoltrarlo?
    Grazie per la risposta e scusate per la lungaggine.

  31. Salve posso fare ricorso se nella busta mancava l’allegato?

    Ho pagato il verbale il giorno successivo alla notifica…inoltre il bollettino è già prestampato a nome del titolare dell’auto cosa gli impedisce trascorsi i 60 giorni a sottrarre i punti della patente?
    Incassare 300 euro di verbale 200 prima …insomma ti istigano ad essere un cittadino disonesto

  32. sono senza parole..ho regolarmente pagato il verbale di eccesso di velocita recapitatomi a casa (infrazione commessa il 24 ottobre 2012) ed oggi mi vedo consegnare una multa di oltre 300 euro per una postilla che non avevo letto….ovvero quella della comunicazione dei dati del conducente!!!!!
    vi chiedo di aiutarmi perche lo trovo estremamente ingiusto e isinceramente 300 euro sono una cifra considerevole per chi ha famiglia e lavora dalla mattina alla sera.
    vi ringrazio in anticipo

  33. Boh !!!! Ma c’è qualcuno che risponde alle questioni poste o è solo una perdita di tempo ???? !!!!!

  34. salve,vorrei sapere qualcosa in più riguardo la multa da pagare nel caso in cui non si comunichino i dati del conducente,leggo dall’articolo 126 bis che essa può variare da 284 a 1133 euro,come e perchè la multa può variare cosi tanto? una cosa sono 300 ( già parecchi )ma ben diverso è doverne pagare più di mille.

  35. Caro Luigi,
    potresti cortesemente inviarmi quella giurisprudenza secondo cui la notifica del 126 bis deve essere fatta entro 90gg a partire dall’ultimo giorno utile per comunicare i dati?
    In specie mi invieresti le seguenti sentenze per esteso: Sentenza Corte Costituzionale n.198/1996, Corte di Cassazione n.2951/98 e n.12023/2000; sentenze Giudici di Pace di Pisa n.396/97 e 565/08, 915/2011 nonchè sentenze Giudici di Pace di Firenze n.3205/2011 e n.78/2011.
    Grazie 1000
    Matteo

  36. salve,vorrei sapere qualcosa in piu riguardo la multa da pagare nel caso in cui non si comunichino i dati del conducente che ha commesso un ‘infrazione la quale comporta la decurtazione di punti patente,leggo dall’articolo 126 bis che può variare dai 284 ai 1133 euro,quali sono i fattori che determinano questa grossa variazione? grazie in anticipo, vi prego di darmi risposta perchè ho davvero bisogno di saperlo, distinti saluti, andrea
    la mia mail è andre690@hotmail.it

  37. Buonasera,
    avrei necessità di avere una copia delle sentenze del giudice di pace di pisa riguardanti il mancato ricevimento della dichiarazione sostitutiva causa invio tramite posta ordinaria.
    Rinagrazio in anticipo.
    Cordialmente,

    M.A.

    antonello.matteo@hotmail.it

  38. salve,ho un problema. non e’ mai stata notificata l’infrazione ex art 142/8 comma ma bensi quella ex art 126bis 2 comma. Premetto che non ho trovato nessun avviso di ricevimento in merito alla prima contestazione (142/8). cosa posso fare? grazie mille in anticipo

  39. Salve, mi accodo ai malcapitati del 126 bis con una differenza, mi hanno notificato questa fantomatica infrazione al mio precedente indirizzo di residenza (ho fatto il cambio di residenza a giugno 2011 e la notifica l’hanno recapitata a luglio del 2012 al vecchio indirizzo) oggi per puro caso passo a salutare l’ex coinquilino che insieme a tanta posta fuffa mi tira fuori queste notifiche)
    Non è che mi raddoppiano anche la multa? oltre al danno la beffa? ho scappatoie?
    grazie
    Paolo

  40. mi accodo ai malcapitati ,per un verbale dell’8\10\2012 pagato entro i termini ma in data 22\4\2013 ricevo un altro verbale (299 euro) per non aver trasmesso i dati dell’effettivo conducente, ma io non ho ricevuto nessun modulo per fare cio ,ora cosa mi conviene fare visto ke non ho nessuna intenzione di pagare

    1. ho la stessa esperienza per un verbale ricevuto a novembre 2015 per superamento di 20 km/h la velocità massima consentita con la moto di mia proprietà ,verbale di 139 euro pagato regolarmente entro i termini ma ne ricevo uno di 306 euro per violazione art 126 per non aver comunicato i dati relativi al conducente. come dici tu non ho ricevuto alcun modulo ma in realtà detto modulo è il retro del verbale scritto molto piccolo che ho letto solo ieri e che diceva “chiaramente che dovevo completare con i dati del conducente e spedire entro 60 giorni. non avendo ottemperato devo pagare.

  41. mi è arrivata una multa per esser passata con il rosso ad un semaforo. Ho subito pagato la multa ma non ho mai comunicato i dati. Pensavo fosse automatico.
    Arriva ora una multa salatissima.
    Domanda, ma se io adesso pago questo “fortuna” i punti mi verranno comunque tolti? Sono comunque punibile di sospensione patente nel caso commetta una seconda infrazione entro 2 anni?
    Quanti dubbi

  42. nel caso di dichiarazione errata di chi era alla guida al momento dell’infrazione, c’è una legge che mi permette di modificare quel nome, con la restituzione dei punti.
    ovviamente al posto di quel nome ne viene inserito un altro con la rispettiva degurtazione dei punti

  43. Salve, anche io ho avuto il verbale per mancanza di comunicazione dei dati del conducente in basa all’art. 126 bis del cds. Io ho fatto comunicazione dei miei dato per posta ordinaria ma a,loro non é arrivato nulla. Aiutatemi a fare ricorso. Ho letto della.sentenza del giudice di pace di pisa, potreste inviarmela e darmi una mano per il ricorso? Email: peppecaramagno@libero.it grazie

  44. Da quanto ho capito l’art. 126 bis da la possibilità di evitare la decurtazione dei punti pagando la sanzione, quindi se il trasgressore ha i soldini tiene il monte premio punti patente al contrario comunica i dati della patente inviando copia per la decurtazione dei punti.
    Quanto sopra detto è sbagliato perché non è giusto che chi ha il denaro salvi la propria patente e chi non né ha la perda.

  45. Buongiorno Dottore,
    non riesco a trovare le sentenze da Lei citate per fare ricorso ad una sanzione per omissione di comunicazione dati conducente.
    Io sono uno dei tanti che ha inviato i dati per posta ordinaria ed ora riceve la multa. Le è possibile inviare anche a me il materiale? Anticipatamente ringrazio per l’interessamento.
    Vincenzo.

  46. non sono riuscita a provare la normatica secondo la quale il 12 bis va notifcato etro 90 giorni dall’ultimo giorno utile per comunicare i dati della patente. Qualcuno può girarmela all’indrizzo ivana777@libero.it?
    Grazie

  47. Buonasera,
    Anche io ho inviato il modulo con i miei dati (essendo sia proprietario che trasgressore) tramite pista ordinaria il 29 agosto lo stesso giorno in cui mi è stato notificato il verbale ma non hanno ricevuto nulla.
    Potrebbe inviarmi la documentazione e/o la sentenza a riguardo?
    A chi devo fare ricorso?
    Si può fare on line?
    Grazie,
    Pierodig@hotmail.com

  48. Buonasera Luigi,
    Ho inviato il modulo con i miei dati (essendo sia proprietario che trasgressore) tramite posta ordinaria il 23 aprile 2015 , 30 giorni dopo la notificata del verbale ma non hanno ricevuto nulla.
    Potrebbe inviarmi la documentazione e/o la sentenza a riguardo?
    A chi devo fare ricorso?
    Si può fare on line?
    Grazie,

  49. Buonasera Dott. Bechi,
    in data 06/08/2015 mi e’ stata recapitata una raccomandata contenente il verbale d’accertamento d’infrazione di cui all’art.126 bis comma da parte della polizia municipale di Milano, io abito in provincia di Rimini.
    Sono caduta dalle nuvole in quanto era quella la PRIMA COMUNICAZIONE che mi perveniva da parte del sopra citato organo di Polizia.
    Ho immediatamente cercato di contattare gli Uffici milanesi ed ho saputo che potevo contattarli esclusivamente di persona recandomi da loro OPPURE VIA E-MAIL.
    Il 10/08/2015 ho inviato loro una e-mail nella quale chiedevo di essere informata in merito all’infrazione eventualmente da me commessa, dato che non avevo ricevuto alcuna comunicazione precedente.
    In data 11/12/2015 ricevo finalmente una e-mail di risposta, con la quale mi dimostrano che la comunicazione che io non avevo mai ricevuta era in realtà stata consegnata a mio suocero in data 30/03/2015, e che,pertanto, venivano confermati entrambi i verbali, il 1° ritirato da mio suocero contenete la normale multa, e il 2° ritirato da me contenete l’art.126 bis.
    Il problema è questo:
    mio suocero non mi ha mai consegnato la raccomandata, pertanto non sapevo della multa e del relativo pagamento richiestomi,mio suocero non era e non è convivente con me.

    Ho inviato una seconda mail alla Polizia di Milano spiegando quanto successo e chiedendo se potevo almeno beneficiare di qualche riduzione visto come si sono susseguite le cose ma mi è stato risposto che non posso fare nulla.
    Aggiungo che non ero io alla guida della macchina al momento dell’infrazione ma uno dei miei figli.
    Avrei bisogno del Suo parere in merito:
    –Il fatto che mio suocero non faccia parte del mio stato di famiglia e che al momento in cui ha ritirato il mio atto giudiziario abitasse proprio ad un numero civico diverso dal mio
    –il fatto che il 2° verbale sia stato notificato dopo 128 giorni dal 1°
    non potrebbero mettermi i condizione di “rideterminare” le sanzioni?
    Ringrazio di cuore per l’attenzione.
    Mariateresa

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