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Articolo 126 bis Codice della Strada: delucidazioni sulla normativa

Spunti tecnici e normativa vigente in merito a un possibile ricorso per contestare l'applicazione dell'art 126 Cds


Come noto l’art. 126 bis cds pone un obbligo a carico del proprietario di un mezzo di trasporto di rivelare, quando richiesto (ai fini della decurtazione di punti dalla patente di guida), i dati del conducente del mezzo stesso e ciò entro 60 giorni dalla notifica di un verbale.

Tale obbligo, sempre secondo la suddetta norma, viene posto a carico in forma stabile sia della persona fisica che giuridica dal 3.10.06, data di entrata in vigore del decreto legge n.262/06 poi convertito nella legge (sia pure con alcuni emendamenti) n.286 del 24.11.06; la sanzione della mancata comunicazione dati del conducente è adesso non più contemplata dall’art.180/8’ comma ma direttamente dall’art.126 bis cds stesso (EURO 269,00 nel minimo edittale).

A sua volta l’organo di Polizia ricevente comunicherà detti dati all’anagrafe nazionale ai fini della decurtazione dei punti solo entro 30 giorni dalla definizione della contestazione.


Una contestazione si intende definita una volta intervenuto il pagamento oppure una volta esperiti tutti i rimedi amministrativi o giurisdizionali oppure spirati i termini per la presentazione di detti rimedi.

La recente giurisprudenza della Cassazione, in relazione alla problematica della comunicazione dati del conducente imposta dall’art.126 bis codice delle strada, ritiene che la sua omissione rappresenti una sorta di violazione istantanea e come tale suscettibile di sanzione pecuniaria a causa della mancata collaborazione: così Cassazione n.17348/2007, 10786/2008, 16674/2010 e 22881/2010 nonché Tribunale di Firenze n.1168/2012.

In sostanza la richiesta formulata da un corpo di Polizia appare, ad avviso della Corte, meritevole di tutela in quanto posta a presidio di un interesse pubblico e del tutto svincolata quindi dalla eventuale presentazione di un ricorso presso i competenti organi relativa al connesso verbale (così denominato verbale presupposto) che ha dato origine alla richiesta stessa dei dati.

A nulla quindi rilevando, sempre ad avviso della Corte, l’eventuale accoglimento del ricorso riferito al connesso verbale.

Dopo avere precisato che una possibile dichiarazione di non ricordare chi potesse essere alla guida quel determinato giorno non è considerato da detto organo di legittimità un fatto scusabile tale da evitare l’invio della sanzione ex art.126 bis c.d.s., appare altresì opportuno specificare che il Ministero degli interni con apposita nota (la n.300/A/3971/11/109/16 del 29.4.2011) conferma il contenuto del parere espresso dalla Prefettura di Bologna relativa al prot. 1500 bis/2009 del 15.7.2009 (nota diffusa previa consultazione dello stesso Ministero) di non poter richiedere alcun dato se non a procedimento definito; siamo quindi su un piano interpretativo diverso da quanto deciso dalla Corte di Cassazione.

Il Ministero, mediante la nota di cui sopra, precisa anche che per poter applicare la sanzione di cui all’art.126 bis cds è necessario, una volta esperiti i rimedi processuali, provvedere alla notifica di un nuovo verbale con nuovo termine concesso dei sessanta giorni per compiere detta comunicazione.

 

Quanto sopra trova poi conferma con la ulteriore Circolare Ministeriale del 5.9.2011 n.7157.

Appare pertanto chiaro che seguendo l’interpretazione del Ministero degli Interni, una volta ricevuta la notifica di un verbale prevedente la decurtazione dei punti con contestuale richiesta dei dati del conducente, il soggetto sanzionato dovrebbe a mio avviso, quanto meno, precisare all’organo richiedente l’intenzione di presentare un ricorso avverso detto provvedimento e ciò all’evidente scopo di evitare anche la successiva sanzione ex art.126 bis cds. e comunque far riferimento alle suddette circolari.

Il Ministero degli Interni in sostanza si ricollega alla interpretazione della Corte Costituzionale secondo la quale la comunicazione all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida dell’avvenuta perdita del punteggio dalla patente deve avvenire (leggete di seguito il paragrafo 9-1-2 della sentenza n.27/2004 del 24.1.2005):

entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, definizione che presuppone, a sua volta, che siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi o giurisdizionali ammessi, ovvero, che siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.

Tale paragrafo precisa anche:

In nessun caso, quindi, il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione.  

Ho parlato poc’anzi di interpretazione poichè la Corte esprime una opinione in relazione alla suddetta problematica “incidenter tantum” e quindi in forma non vincolante in quanto non richiamata nel dispositivo della sentenza stessa.

In altre parole la Corte era stata chiamata, come del resto verificatosi, a dichiarare la illegittimità costituzionale della norma prevedente la automatica decurtazione, in caso di conducente non identificato, dei punti a carico del proprietario del mezzo di trasporto.

Allo stato attuale comunque molti giudici sono soliti interpretare a loro modo i dettami dell’art.126 bis cds (e ciò in virtù del principio del libero convincimento) ed emettere a seconda delle circostanze:

sentenze di accoglimento dei verbali ex art.126 bis cds sostenendo la precocità della richiesta dei dati del conducente ancor prima della definizione dell’ancora pendente connesso procedimento (così Prefetto di Pisa 31.1.2011, Prefetto di Campobasso 5.8.2010, Giudice di Pace di Massa Marittima del 7.5.07, Giudice di Pace di Roma n.13883/07, Giudice di Pace di Roma n.21293/06, Giudice di Pace di Roma n.44738/06, Giudice di Pace di Milano n.20970/07, Giudice di Pace di Bari dell’8.4.08, Giudice di Pace di Roma n.147/09, Giudice di Pace di Barletta n.77/2009, Giudice di Pace di Pontedera n.614/09 nonché Giudice di Pace di Pisa n.3841/09, Giudice di Pace di Campobasso n.145/2010 ecc.;

–      Rigetto del ricorso art 126 bis codice delle strada

Riunione del ricorso al precedente connesso procedimento e decisione di accoglimento solo in caso di accoglimento anche del connesso procedimento riferito al verbale presupposto: così Tribunale di Velletri, Sezione Distaccata di Albano Laziale con sentenza n.457/2007, Giudice di Pace di Firenze n.3759/2012, Giudice di Pace di Firenze n.7792/2012, Giudice di Pace di Lucca n.1579/2012, Giudice di Pace di Lucca n.1731/2006, Giudice di Pace di Orbetello n.242/2006, Giudice di Pace di Viareggio n.6/2008, Giudice di Pace di Cecina n.414/2012 (la quale ha preso atto della richiesta di annullamento in regime di autotutela da parte del Ministero degli Interni), Giudice di Pace di Pisa n.1158/2012 (la motivazione di quest’ultima sentenza appare molto chiara: anche se la violazione nel non aver comunicato i dati in effetti sussiste, tuttavia il successivo accoglimento del verbale presupposto, determina una sorta di non punibilità).

A sua volta la Corte Costituzionale con ordinanze n.306/2009 e 286/2010, ha riaffermato la legittimità del presente articolo 126 bis cds e senza sconfessare le sue precedenti affermazioni ritiene che un soggetto giudicante debba di volta in volta effettuare una cernita tutte le volte che sia chiamato a giudicare sulla legittimità di un verbale per contestata violazione ex art.126 bis cds.

In altre parole poiché l’attuale norma appena citata impone ad un soggetto sanzionato di rivelare i dati del conducente salvo giustificato e documentato motivo, l’organo giudicante dovrà verificare di volta in volta, sempre ad avviso della Corte Costituzionale, se nello specifico caso concreto sussistesse o meno veramente l’impossibilità di comunicare detti dati ferma rimanendo infatti l’obbligo per il proprietario di un mezzo di trasporto di prestare assistenza all’autorità preposta alla vigilanza sulla circolazione stradale al fine di consentire di procedere agli accertamenti necessari per l’espletamento dei servizi di polizia amministrativa e giudiziaria.

Anche in tal caso siamo in presenza di una interpretazione della Corte Costituzionale in quanto chiamata a sindacare o meno la legittimità costituzionale della norma che impone ad un soggetto sanzionato, pena in alternativa la sanzione pecuniaria sopra indicata, di rivelare i dati dell’effettivo conducente (sé stesso od altri) ai fini della decurtazione dei punti.

Da ultimo è ulteriormente intervenuta l’ordinanza della Corte Costituzionale n.210/2011 la quale ha precisato che “non è chiaro come il carattere istantaneo dell’illecito amministrativo, conseguente alla violazione dell’obbligo di comunicazione di cui alla norma censurata, possa determinare una lesione del principio nemo tenetur se detegere (specie ove si consideri che questa Corte ha individuato una serie di ipotesi nelle quali la contestazione, in sede giudiziale o amministrativa, della legittimità del verbale di accertamento dell’illecito presupposto, rispetto a quello previsto dalla norma censurata, risulta idonea ex sé ad integrare quel documentato e giustificato motivo al quale dà espresso rilievo l’art.126 bis comma 2 cds: l’ordinanza n.306/2009.

Di fatto anche in tale ordinanza la Corte Costituzionale non riconosce un diritto automatico a non comunicare le generalità di chi si trovasse alla guida per il solo fatto di aver proposto ricorso/opposizione, ma ritiene che occorra una particolare giustificazione (così come peraltro già chiaramente indicato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.185/2008 e con l’ordinanza n.244/2006).

 

Considerazioni dell’esponente:

Occorre in via preliminare osservare che:

1) le sentenze della Cassazione di cui sopra sono intervenute sull’articolo 126 bis c.d.s. successivamente alla modifica operata dal D.L. 3.10.2012 n.262, mentre la sentenza della Corte Costituzionale n.27/2005 è intervenuta prima;

2) l’art.126 bis comma 2 periodo quarto, prevede che i dati siano forniti all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione e non entro 60 giorni decorrenti dalla definizione dei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi.

Non è un caso infatti che un legale, in forza delle suddette considerazioni, riesca con successo ad eccepire la prescrizione dell’atto di accertamento della infrazione di cui all’art.126 bis c.d.s. qualora tra l’ultimo giorno utile per comunicare i dati richiesti e la notifica del relativo verbale ex art.126 bis cds risultino trascorsi oltre 90 giorni (vedere art. 201 c.d.s.).

In realtà con la nuova formulazione a seguito della legge n.120/2010, l’art.201 c.d.s. parla di 90 giorni che non devono essere oltrepassati tra l’atto di accertamento e la notifica del verbale ma di fatto, e qui la giurisprudenza devo dire è pressoché unanime, prende a riferimento sempre ai predetti fini,  il termine ultimo utile ai fini della comunicazione dati perché altrimenti qualora un atto di accertamento avvenisse successivamente all’ultimo termine ultimo sopra indicato ciò rappresenterebbe per un organo di Polizia un facile espediente per eludere i termini indicati dal già citato art 201 cds.: così  sentenza della Corte Costituzionale n.198/1996, Cassazione n.2951/98 e 12023/2000, Giudice di Pace di Firenze ai numeri 3205/2011 e n.78/2011 e Giudice di Pace di Pisa n.396/07, 565/08 e 915/2011.

Altra circostanza: un soggetto sanzionato riceve un verbale per eccesso di velocità ma in arco temporale ormai perento a causa della tardività della notifica.

Di fatto, a prescindere che detto soggetto provveda o meno a pagare la sanzione pecuniaria, il medesimo non deve sentirsi obbligato a comunicare i dati richiesti tanto che se perviene l’ulteriore verbale ex art.126 bis c.d.s. può essere utilmente esperita la prescrizione basandosi anche su quanto sostenuto dalla sentenza della Cassazione rubricata al n.11185/2011.

3) non appare condivisibile la tesi che la presentazione di un ricorso avverso un verbale di contestazione costituisca un giustificato e documentato motivo di omissione dell’indicazione delle generalità del conducente tanto più che le circolari sopra richiamate hanno loro stesse suggerito di inserire la seguente dicitura:

“l’obbligo di comunicazione dei dati del conducente entro sessanta giorni, ai sensi dell’art.126 bis, comma 2, del codice della strada, in caso di ricorso avverso il presente verbale decorre dalla data di notifica del provvedimento con cui si sono conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti dalla legge”.

In sostanza sembra che il Ministero al fine di sostenere la propria tesi, abbia finito per riscrivere l’art.126 bis sostituendosi al legislatore.

Si osservi del resto che come giustamente ha sostenuto sia la Cassazione a Sezioni Unite mediante la decisione n.23031 del 2 novembre 2007 che la Corte Costituzionale con sentenza n.255 del 6.7.2007, le circolari hanno natura di atti meramente interni della pubblica amministrazione che esprimono esclusivamente un parere dell’amministrazione; atti non vincolanti addirittura per la stessa autorità che le ha emanate. Dette decisioni, richiamando le precedenti pronunce sull’argomento, affermano che una circolare, per la sua natura e per il suo contenuto (di mera interpretazione di una norma di legge) non potendo assumere alcuna efficacia normativa esterna, non può essere annoverata fra gli atti generali di imposizione in quanto essa non può nè contenere disposizioni derogative di norme di legge, nè essere considerata alla stregua di norma regolamentare vera e propria.

Una circolare nemmeno vincola, a ben vedere, gli uffici gerarchicamente sotto ordinati, ai quali non è vietato neppure di disattenderla, senza che per questo il provvedimento concreto adottato dall’ufficio (atto impositivo ecc.) possa essere ritenuto illegittimo “per violazione della circolare”: infatti, se la (interpretazione contenuta nella) circolare è errata, l’atto emanato sarà  legittimo perchè conforme alla legge, se, invece, la (interpretazione contenuta nella) circolare è corretta, l’atto emanato sarà  illegittimo per violazione di legge. Il ragionamento è oltremodo condivisibile allorquando i giudici indicano che ammettere nelle circolari opinioni interpretative dell’amministrazione con vincoli equivale a riconoscere all’amministrazione stessa un potere normativo in conflitto con la carta costituzionale che assegna tale potere al Parlamento.

Inoltre, nel caso di specie, l’accoglimento dell’interpretazione data da una eventuale circolare tale da porsi in contrasto con il dettato normativo di cui all’art.126 bis c.d.s. si porrebbe in conflitto con il testo e la ratio di quest’ultima normativa, il cui scopo è quello di vigilare da un lato sull’utilizzo del proprio mezzo di trasporto e dall’altro di comunicare di volta in volta alle competenti autorità i nominativi dei conducenti.

In sostanza o un verbale di per sé specifica che l’obbligo di comunicazione dei dati è possibile assolverlo entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto amministrativo stesso oppure al termine dei rimedi processuali esperibili oppure in assenza di una simile precisazione, stante la mancata comunicazione dei dati entro i 60 giorni dalla notifica del verbale, la violazione di cui all’art.126 bis c.d.s. apparirà in ogni caso quanto mai evidente.

Occorre caso mai osservare che un soggetto giudicante, qualora la prescrizione non appaia da parte del soggetto sanzionato un istituto utilmente esperibile, spesso in caso di mancata contestazione dati, si mette a sindacare se l’atto amministrativo conteneva un allegato ai fini della compilazione dei dati del conducente oppure se il verbale stesso appariva chiaro e se del caso sempre il Giudice potrà in alcuni casi provvedere ad accogliere il ricorso; tipico esempio: qualora dalla lettura del connesso precedente verbale non si evinceva chiaramente, in quanto scritto a caratteri microscopici, che in caso di inosservanza dell’invio dei dati richiesti sarebbe pervenuta al soggetto la successiva sanzione ex art.126 bis cds.

Sentenze di accoglimento in quanto il verbale presupposto risultava mancante di allegati sono rappresentate dalla sentenza del Giudice di pace di Viareggio n.7/2005 e da quella del Giudice di Pace di Roma n.46721/2006.

Sentenze di accoglimento in quanto un verbale non appariva chiaro in relazione all’obbligo di dover trasmettere i dati richiesti sono invece rappresentate dalle decisioni del Giudice di pace di Pisa n.332/2010 e n.1078/2010.

In altre circostanze è accaduto che un soggetto sanzionato, sempre per i motivi di cui sopra, sia stato rimesso dal soggetto giudicante in termini allo scopo di rendere la dichiarazione dei dati del conducente: così sentenze n.1631/11 e n.1127/10 Giudice di Pace di Livorno nonché n.207/12 Giudice di Pace di La Spezia.

In altre situazioni processuali i soggetti sanzionati hanno dichiarato di avere inviato i dati del conducente per posta ordinaria (ma andata disguidata) ed il soggetto giudicante non solo ha creduto loro ma non ha rimesso nei termini questi ultimi, accogliendo pertanto i relativi ricorsi: così Giudice di Pace di Pisa n.1042/06 e n.1632/06.

In altra situazione un Giudice di Pace di Roma (decisione n.20586/06) prendendo atto dei ripetuti cambiamenti che hanno caratterizzato l’art.126 bis c.d.s. ha ritenuto opportuno accogliere il ricorso stante la buona fede del soggetto sanzionato nel non avere trasmesso i dati richiesti

Una eccezione originale, nella quale non sono riuscito ad acquisire ancora alcuna giurisprudenza in questione, è rappresentata dal fatto che quando un soggetto si vede contestare la violazione di cui all’art.126 bis c.d.s. osserva che una Pubblica Amministrazione ha un obbligo, una volta conosciuto il nominativo di un conducente, di acquisire d’ufficio i dati relativi alla patente di guida del conducente medesimo con ovvia pertanto insussistenza della pretesa di esigerne la trasmissione da parte del soggetto sanzionato stante il disposto letterale dell’art. 15 l. n. 183/2011.

Atteso che con il verbale impugnato, in aggiunta alla mancata comunicazione dei dati relativi del conducente, si contesta infatti anche l’omesso invio dei dati relativi alla patente di guida di quest’ultimo, viene eccepita in ogni caso l’illegittimità di un simile verbale per  violazione dell’art. 43, comma 1, del DPR n. 445/2000 dato che l’art. 15 della l. n. 183/2011 impone alla PA di acquisire d’ufficio tutti i dati e documenti che siano in possesso della stessa PA e ciò previa indicazione da parte del privato interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dati richiesti.

Viene pertanto fatta osservare l’illegittimità dell’atto amministrativo oggetto di impugnativa a causa della illegittima richiesta dei dati della patente di guida del conducente dovendo e potendo infatti la parte resistente, una volta conosciute le generalità di quest’ultimo, acquisire d’ufficio determinati estremi in omaggio ad un principio di autorizzazione amministrativa, dall’  “Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida”,  istituito presso il “Dipartimento dei Trasporti Terrestri” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,  come da art. 226, commi 10 e ss, del vigente C.d.S.

In altri termini un organo di Polizia, a seguito della novella apportata con l’art. 15 della l. n. 183/2011, potrebbe esigere solo ed esclusivamente la trasmissione dei dati relativi al conducente, dovendo acquisire d’ufficio quelli relativi alla patente di guida dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Alla luce delle suddette considerazioni viene così contestata l’illegittimità del verbale oggetto di opposizione ( cfr, anche, art. 18, comma 2, l. n. 241/1990), sanzione compresa.

Per avere ulteriori indicazioni sul ricorso contro l’art 126 cds leggi anche: Ricorsi codice delle strada, art 126 bis: il parere dell’esperto

 

NdR – Ringraziamo un nostro affezionato lettore per averci inviato questo documento così importante per chi si trova alle prese con la contestazione dell’articolo in questione. Per ogni delucidazione potete scrivere nel form commenti: riceverete al più presto una risposta qualificata. L’unione fa la forza!

 



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7 responses to “Articolo 126 bis Codice della Strada: delucidazioni sulla normativa

  1. Salve,
    ho letto con interese il vostro articolo e volevo alcune delucidazioni.
    Trovandomi nella situazione per cui in un’unica sera potrei aver preso due multe da autovelox per eccesso di velocità oltre i 60km/h rispetto al limite, posso io tutelarmi non inviando i dati relativi al conducente? La multa è stata fatta a mezzo autovelox fisso. Tutto risale alla scorsa settimana, dunque non sono sicuro dell’effettiva sanzione.
    Vale la regola per cui potrei non subire revoca della patente e pagare di più in base a quanto scritto nel comma 2 dell’articolo 126 bis non comunicando le generalità del conducente? Mi attengo a quanto riportato nell’articolo: “Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 269 a euro 1.075.”
    Grazie mile,
    Saluti.
    Paolo M.

  2. No ,ho pagato la multa perchè ho parcheggiato sotto casa mia sulla striscia dei disabili ( io sono disabile ma senza permesso perchè non ho problemi di deambulazione e non me lo fanno a modena) ma ho una disabilità grave e cioè una mano amputata) e mi hanno mandato il verbale da pagare ancora prima che passino 60 gg dal pagameno per non aver portato i dati per la decurtazione , che io credevo facessero loro omunque ma comunque avrei ancora un mese di tempo se sono 60 gg dal pagamento, o addirittura i dati non dovevano neanche chiedermeli? cosa devo fare oltre ad andare dal comandante dei vigili incazzato nero lunedi? previo passare 2 ceckpoint (centralino e segretaria) ?? veramente stanno esagerando a modena sti vigili

  3. Buona sera, ho ricevuto oggi notifica di violazione dell’art. 126 bis.
    Non ho mai ricevuto la sanzione per eccesso di velocità che mi sarebbe dovuta essere notificata tramite raccomandata A/R. Ci sono le condizioni per effettuare un ricorso?
    E se la raccomandata fosse in giacenza alle Poste perché non ritirata?
    Grazie mille.

  4. potrei ricevere le sentenze : giudice apce pisa n.1042/06, n.1632/06 giudice pace livorno n.1631/2011 3 n. 1127/2010 giudice di pace la spezia n.207/2012.
    grazie

  5. Vorrei fare una domanda, forse stupida.
    Quando ho ricevuto la multa per eccesso di velocità distrattamente non ho letto dell’art.126bi e non ho comunicato i dati. Pertanto mi è arrivata la sanzione di 296 euro. Ma non è previsto un sollecito prima di vedersi arrivare una batosta di quel genere? Voglio dire: uno può non avere letto ma può anche scordarselo, non per cattiva fede..Non sarebbe giusto ricevere un ulteriore sollecito? E’ possibile contestare questo?

  6. Salve, ho ricevuto un verbale per divieto di sosta, subito pagato. L’organo accertatore (vigili urbani) non mi allegano però il foglio per la comunicazione dei dati del conducente del veicolo all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Adesso me ne arriva un altro per, appunto, mancata comunicazione dei dati per la decurtazione dei punti. Che devo fare? era un mio obbligo o anche loro dovevano invitarmi a fare ciò? grazie mille per la cortese attenzione

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