Economia

Assicurazione professionale medici: cosa stabilisce la normativa

Assicurazione professionale medici: cosa stabilisce la normativa, facciamo il punto

assicurazione medici

La responsabilità civile di alcune categorie professionali a stretto contatto con l’utenza è, spesso, oggetto di numerose discussioni e giudizi che coinvolgono privati e professionisti. Per tale ragione, nel 2011, è stato introdotto il decreto legislativo Gelli che stabilisce la necessità per alcune categorie di lavoro, come quella dei medici, il cui ruolo è molto delicato, di stipulare un’assicurazione per lo svolgimento della libera professione. Il motivo di tale scelta, ovvero di un’assicurazione professionale medici, è semplice: tutelare la vita lavorativa sanitaria e ogni tipologia di eventuale responsabilità civile del medico. Il ddl Gelli rappresenta, quindi, uno strumento per la risoluzione delle questioni che interessino la responsabilità medica nei confronti di terze parti coinvolte.

Questa particolare assicurazione, chiamata RC professionale medica, è obbligatoria per disposizioni di legge, ma anche essenziale per il medico stesso. Garantisce, infatti, di affrontare potenziali richieste di danno causate a terzi, da errori, negligenza o imprudenza, oltre a tutelare tutte le parti implicate e a limitare il rischio di risarcimenti personali da parte del medico, specie se ingenti. La Rc rappresenta anche una precauzione per evitare che il normale svolgimento della professione sia pregiudicato da pratiche dall’incerto esito.

La polizza tutela sia medici, sia pazienti, da danni professionali

L’Ania, associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, stima che ogni anno le denunce dei pazienti per danni da azioni mediche arrivino ad almeno 30000 con una percentuale in crescita. La polizza copre ogni danno ai pazienti, sia in caso di colpa lieve, sia in caso di colpa grave con dolo. Una garanzia per entrambe le parti in causa, medici e pazienti.

Obiettivo principale della legge, consiste proprio nel produrre chiarimenti in merito alle risoluzioni di contenziosi medico-legali. La cosiddetta medicina difensiva, a fronte della consapevolezza dei propri diritti e della possibilità di rivalsa da parte dei pazienti, pone l’accento sulla regolamentazione del rischio sanitario e della sua gestione.

La polizza medici si estende anche a tutti quei sanitari che operino in strutture ospedaliere o simili, coinvolgendo anche quest’ultime in caso di singola responsabilità. Ciò evidenzia quanto sia importante stipulare una polizza assicurativa medica che intervenga, con la sua specifica copertura, per danni e avvisi di garanzia, conseguenze di presunti errori.

Rischi professionali, danni penali e civili: come tutelarsi

I rischi durante lo svolgimento della professione medica possono sfociare in cause giudiziarie civili e penali, a seconda della singola situazione. In tali casi, si apre un sinistro per il contenzioso stabilendo, nella giusta sede legale, le responsabilità mediche e, se appurate, il risarcimento verso il paziente. Diversamente, se manca la colpa, l’indennizzo non è assegnato. La polizza evita, quindi il pagamento diretto, di “tasca propria”, da parte del medico coinvolto nel procedimento.

Quali rischi copre la polizza medica?

La polizza copre tutte le spese legali del medico se si avvia un procedimento giudiziale, in caso di rischi provocati da:

  • Assenza del rispetto delle linee guida e delle procedure;
  • Assenza, o errata acquisizione, del consenso informativo o di una cartella clinica;
  • Errore tecnico, nel caso di prestazione chirurgica, che comporti per il paziente una grave menomazione;
  • Errore medico che abbia aggravato la patologia pregressa del paziente in maniera irreversibile a causa di una terapia prescritta;
  • Errata diagnosi in un’urgenza che abbia comportato gravi danni;
  • Intervento non tempestivo nei casi in cui risulti necessario.

L’obbligatorietà dell’assicurazione professionale medici introdotta dalla Legge Gelli, copre il medico responsabile civilmente senza considerare il suo inquadramento nei confronti di un ospedale presso il quale opera. L’ospedale, invece risponde per la sua responsabilità contrattuale. Prima del ddl Gelli, il medico colpevole di colpa lieve o grave, condannato al risarcimento del danno, avrebbe potuto essere soggetto a rivalsa da parte della struttura sanitaria. Nel caso di libera professione, esercitata in ospedale, la dichiarazione di colpevolezza avrebbe vincolato, tanto il medico quanto l’ospedale al risarcimento. Da qui si evince con chiarezza la rilevanza della assicurazione per medici nella sua versione attuale.

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