News e Cronaca

Processo Ruby: le motivazioni della sentenza su Berlusconi

Secondo le motivazioni date dai giudici di Milano pare che Silvio Berlusconi fosse il regista responsabile del "Bunga Bunga"


Arrivano come una secchiata d’acqua fredda le motivazioni dei giudici in merito alla sentenza che vede imputato Silvio Berlusconi nella faccenda “Ruby“. A quanto pare l’ex premier avrebbe avuto dei rapporti sessuali con Ruby in cambio di soldi e di gioielli. Berlusconi è stato condannato a sette anni per concussione e prostituzione minorile.«E’ stato provato che l’imputato abbia compiuto atti sessuali con El Mahroug Karima in cambio di grandi somme di denaro, variabili, e di circa 3.000 euro per volta, e in cambio di gioielli», riferiscono i giudici. In particolare, secondo quanto detto dai giudici pare che il responsabile di tutti i vari intrattenimenti a sfondo sessuale delle giovani ragazze fosse proprio lui, Silvio Berlusconi, il regista de “Bunga Bunga”.
Tra l’altro, lui stesso, da buon padrone di casa della villa ad Arcore, sceglieva le fanciulle che dovevano soddisfare i suoi desideri. «Tra queste, egli scelse El Mahroug Karima in almeno due occasioni», continuano i giudici di Milano.
Ma non solo Ruby veniva pagata con soldi e gioielli. Anche le altre visitatrici di Arcore ricevevano il loro compenso in cambio della “compagnia” all’ex premier. Giulia Turri, presidente della quarta sezione penale del Tribunale di Milano,  non aveva autorizzato i giornalisti ad avere una copia delle motivazioni della sentenza sul processo Ruby. Motivazioni che erano già state depositate giovedì.
Qualche giorno fa, però, sei cronisti, secondo quanto riferisce la stessa Turri, nelle vesti di rappresentanti dei giornalisti giudiziari del Palazzo di Giustizia di Milano avevano richiesto la copia delle motivazioni. Alla base della richiesta dei sei cronisti, infatti, vi è l’importanza del caso nei confronti della stessa opinione pubblica, nonché molto sentito e discusso. Il magistrato interessato però aveva respinto la richiesta dei giornalisti poiché ai sensi dell’articolo 116 del codice di procedura penale, questi non sono soggetti autorizzati a prendere visione delle motivazioni.



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