Attualità Italiana

Coronavirus nuova stretta in Lombardia: le restrizioni fino al 15 aprile

Coronavirus nuova stretta in Lombardia: le restrizioni fino al 15 aprile. Ecco cosa chiuderà

Dopo i dati arrivati questo pomeriggio, la regione Lombardia che ormai da giorni continua a chiedere provvedimenti diversi al Governo, decide di agire in modo autonomo e si “chiude” maggiormente con una nuova stretta. Lo ha annunciato pochi minuti fa il Governatore Fontana che, con una nuova ordinanza, ha stilato i punti dei nuovi divieti che varranno dal 21 marzo 2020 al 15 aprile 2020. Sono nuove e stringenti limitazioni necessarie, dopo i numeri che sono arrivati nelle ultime ore. Troppi i morti, complicata la situazione d’emergenza che colpisce ormai le due province; Brescia e Bergamo sono al collasso e da giorni i sindaci chiedono di poter chiudere anche altre attività. Fontana ha raccolto l’invito di chi sta chiedendo altre restrizioni.

Non so piu’ come dirlo: solo con l’estrema limitazione dei contatti interpersonali possiamo cercare di invertire questa tendenza” ha detto Fontana.

CORONAVIRUS IN LOMBARDIA SI CAMBIA ANCORA: ECCO LA NUOVA STRETTA

L’atto del presidente Fontana amplia le decisioni del Governo con ulteriori interventi tra i quali si segnalano:

– il divieto di assembramento nei luoghi pubblici – fatto salvo il distanziamento (droplet) – e conseguente ammenda fino a 5.000 euro;

– la sospensione dell’attivita’ degli Uffici Pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilita’;

– la sospensione delle attivita’ artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali;

– la sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti;

– la sospensione delle attivita’ inerenti ai servizi alla persona;

– la chiusura delle attivita’ degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;

– la chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell’emergenza. Gli ospiti gia’

presenti nella struttura dovranno lasciarla entro le 72 ore successive all’entrata in vigore dell’ordinanza;

– il fermo delle attivita’ nei cantieri edili. Sono esclusi dai divieti quelli legati alle attivita’ di ristrutturazione sanitarie e ospedaliere ed emergenziali, oltre quelli stradali, autostradali e ferroviari;

– la chiusura dei distributori automatici cosiddetti ‘h24′ che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;

– il divieto di praticare sport e attivita’ motorie svolte all’aperto, anche singolarmente.

Restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie, ma deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Ai supermercati, alle farmacie, nei luoghi di lavoro, a partire dalle strutture sanitarie e ospedaliere, si raccomanda a cura del gestore/titolare di provvedere alla rilevazione della temperatura corporea.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, valgono le prescrizioni su distanziamento degli utenti contenute nelle due ordinanze regionali gia’ in vigore.Resta affidata ai sindaci la valutazione di ampliare ulteriormente le disposizioni restrittive in base alle rispettive esigenze.

Seguici

Seguici su

Google News Logo
Ricevi le nostre notizie da Google News

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.