Attualità Italiana

Cognome materno ai figli: in Italia è un diritto negato

La Corte europea dei diritti umani ha condannato l'Italia per aver negato il diritto di due coniugi all'attribuzione del cognome materno alla figlia. Il nostro Paese è indietro nelle normative in materia rispetto ad altre nazioni come Germania, Francia, Spagna e Regno Unito


I genitori devono avere il diritto di attribuire il cognome materno ai figli. Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo, che oggi ha condannato l’Italia per aver violato i diritti di una coppia di coniugi, ai quali è stata negata la possibilità di dare alla figlia il cognome della madre invece di quello del padre. Nella sentenza, che diverrà definitiva tra 3 mesi, i giudici indicano che l’Italia deve procedere all’adozione di riforme legislative, o di altra natura, per rimediare alla violazione riscontrata.

In Italia il cognome viene assegnato al momento della dichiarazione di nascita per l’iscrizione del nuovo nato nel registro comunale dello stato civile.

Se il neonato è figlio di una donna sposata prenderà sempre il cognome del marito.

Se il neonato è figlio di una donna non sposata e il padre lo riconosce in un secondo tempo, il cognome sarà assegnato dal Tribunale dei minori.

Se il neonato è figlio di una coppia mista, con un genitore italiano e uno  di nazionalità estera, ci sono due possibilità: se nato all’estero  può chiedere che venga riconosciuto, in sede di trascrizione in Italia dell’atto di nascita, il solo cognome materno o il doppio cognome assegnatogli secondo la legislazione estera; se nasce in Italia può chiedere l’applicazione della norma in vigore nel paese estero di cui pure ha la nazionalità.

Chi intenda cambiare cognome, in base al DPR 24/02/2012, può rivolgersi alla Prefettura indicando motivi significativi e rilevanti, anche di ordine affettivo. “Chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome, anche perché ridicolo o vergognoso o perché rivela l’origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l’istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta.”

Ma come è regolamentata la materia dei cognomi negli altri Paesi europei?

In Francia, nella trasmissione del cognome, non esiste più distinzione tra la madre e il padre. Il figlio può ricevere il cognome di uno o dell’altro genitore o entrambi i cognomi affiancati. La disciplina attualmente in vigore si applica integralmente ai figli primogeniti e ai successivi figli cadetti nati dopo il 1° gennaio 2005.
In caso di riconoscimento simultaneo del figlio, l’attribuzione viene decisa di comune accordo dai genitori, che possono scegliere il cognome di uno o dell’altro o entrambi i cognomi affiancati secondo l’ordine di loro scelta. I genitori devono presentare una dichiarazione congiunta davanti all’ufficiale di stato civile. In assenza di una dichiarazione congiunta il bambino prende il cognome del padre.

In caso di riconoscimento successivo alla nascita del figlio, il bambino prende il cognome del genitore che lo riconosce per primo. I genitori possono domandare, con una dichiarazione congiunta davanti al Cancelliere capo del Tribunale di prima istanza competente per territorio, che il bambino porti, in sostituzione di quello inizialmente attribuito, il cognome dell’altro genitore o i cognomi affiancati di entrambi, nell’ordine da loro stessi scelto.

In Germania la legge non distingue tra i figli nati nel matrimonio e i figli nati fuori del matrimonio.

I coniugi possono mantenere il proprio cognome o decidere quale cognome coniugale (Ehename)  adottare ed assegnare alla prole. Il cognome coniugale può comunque essere preceduto  o seguito dal proprio.

Se i genitori non portano alcun cognome coniugale e la potestà spetta ad entrambi congiuntamente, ai figli viene assegnato il cognome del padre o della madre su  intesa dei genitori.  La dichiarazione avviene davanti all’ufficiale dello stato civile.

Nel Regno Unito, l’attribuzione del cognome ai figli non è regolata da specifiche disposizioni, ma è rimessa all’autonomia dei genitori investiti della parental responsibility. Al momento della registrazione della nascita, al figlio può essere attribuito il cognome del padre, della madre oppure di entrambi i genitori; è possibile, anche se non frequente nella prassi, l’assegnazione di un cognome diverso da quello dei genitori.

In Spagna vige la regola del “doppio cognome”, per cui ogni individuo porta il primo cognome di entrambi i genitori, nell’ordine deciso in accordo tra di essi. In caso di disaccordo, è attribuito al figlio il primo cognome del padre seguito dal primo cognome della madre. Una volta maggiorenne, si può proporre istanza per invertire l’ordine dei cognomi.

Per quanto riguarda i figli naturali, se il figlio è riconosciuto da entrambi i genitori, assume il primo elemento del cognome paterno e di quello materno. Se è riconosciuto da un solo genitore, assume i due cognomi di questo. Analogamente avviene per i figli adottati, che assumono i due cognomi dei genitori in caso di adozione da parte di entrambi, mentre assume i due cognomi del genitore adottante, nel caso di adozione da parte di una sola persona.



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