Attualità Italiana

Le nuove regole 2016 per la registrazione dei contratti di affitto, le novità

Le nuove regole per la registrazione dei contratti di affitto di casa della nuova legge di stabilità 2016; ecco alcune in riferimento alle legge che sono state date


Tra le novità introdotte dalla legge di Stabilità 2016 nel settore immobiliare, vi sono anche delle modifiche riguardanti la normativa sugli affitti di casa. Nel dettaglio vediamo quali sono le nuove regole sulla registrazione dei contratti di locazione. In base a quanto stabilito dal nuovo articolo 13, comma 1, della legge 431/1998 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), sostituito dalla legge 208/2015 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di Stabilità 2016), quando si stipula una nuova locazione abitativa con un contratto di quelli disciplinati dalla legge stessa, il locatore ha l’obbligo di registrarlo entro 30 giorni.

L’articolo 13, inoltre, impone al locatore entro 60 giorni dalla registrazione di comunicare l’avvenuta registrazione all’inquilino e all’amministratore del condominio in cui si trova l’unità immobiliare locata, anche ai fini della tenuta dell’anagrafe condominiale disciplinata dall’articolo 1130 del Codice civile. Si tratta della comunicazione della sola avvenuta registrazione, non dei dettagli della registrazione (durata, canone, eventuale opzione per la cedolare secca), che non entrano nell’anagrafe condominiale.

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La domanda che ci siamo posti è cosa accade se la registrazione del contratto non avviene entro 30 giorni? Nel caso in cui non si effettui la registrazione del contratto entro 30 giorni dalla stipula, il contratto – anche se scritto – per la legge non esiste. Il comma 6 dell’articolo 13 concede la facoltà al conduttore, nel caso di omessa registrazione nei termini, di ricorrere avanti l’autorità giudiziaria al fine di fare “accertare l’esistenza del contratto” e di chiedere al giudice di determinare il canone dovuto nella misura non superiore al valore minimo definito dall’articolo 2 della medesima legge.

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Sono inoltre nulle tutte quelle clausole del contratto che prevedono una durata inferiore a quella prevista dalla legge oppure un canone superiore a quello risultante dal documento scritto e registrato. Nel caso in cui il contratto preveda una durata inferiore a quella prevista dalla legge, la durata del contratto viene automaticamente sostituita con quella legale.



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