Politica

La precisazione di Crimi sulle passeggiate con i bambini: vale per i piccoli non per gli adolescenti

Vito Crimi costretto a fare delle precisazioni dopo la circolare che consente la passeggiata a un genitore con il proprio figlio

C’è una buona notizia, nonostante i tempi difficili. Con l’ultima circolare del Viminale abbiamo accolto l’appello al diritto alla passeggiata per i bambini: a ciascun genitore sarà consentito camminare con i propri figli di minore età in prossimità della propria abitazione“, aveva commentato su Twitter il viceministro dell’Interno Vito Crimi ieri, dopo la diramazione della circolare. Oggi però sono arrivate delle precisazioni, visto che molti genitori, probabilmente a causa della poca chiarezza di questa circolare, non hanno ben compreso cosa si può fare e cosa no.

Non c’è alcun allentamento dei controlli” e la circolare del Viminale si riferisce ai bambini molto piccoli quelli per cui “uscire e’ una necessità”, non certo “a un 15enne”. Lo chiarisce il viceministro agli Interni e capo politico M5s Vito Crimi.  “Deve essere chiaro: non possiamo far pagare quello che sta accadendo ai bambini piccoli” che non possono essere “vittime dell’isolamento”.

LA CIRCOLARE DEL VIMINALE DATATA 31 MARZO 2020

La circolare è stata diramata ai prefetti, consente “ad un solo genitore”, di “camminare con i propri figli minori in quanto tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione”.

La stessa attività può essere svolta inoltre nell’ambito degli spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute“, precisa la circolare del Viminale a firma del capo di gabinetto Matteo Piantedosi. Il testo contiene “chiarimenti” sui divieti di assembramento e spostamenti.

Resta “non consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto ed accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici”, e “l’attività motoria generalmente consentita non va intesa come equivalente all’attività sportiva (jogging)”. Possibile invece, precisa il testo, camminare “in prossimità della propria abitazione”.

Il divieto di assembramento – si legge ancora nella circolare – non può ritenersi violato dalla presenza in spazi all’aperto di persone ospitate nella medesima struttura di accoglienza (ad esempio case famiglia). In tali strutture peraltro chiunque acceda dall’esterno sarà comunque tenuto al rispetto del divieto di assembramento, della distanza interpersonale di un metro e dall’utilizzo degli occorrenti presidi sanitari”.

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