Persone scomparse: tutti possono denunciare la scomparsa, ecco la legge
Legge 203/2012: chiunque può denunciare la scomparsa di una persona.
Arriva un’importante novità per quanto riguarda i casi di persone scomparse. Non solo i familiari infatti, ma tutti possono denunciare la scomparsa di un individuo: le disposizioni previste dalla recente legge 203/2012 introducono importanti novità relative alle persone scomparse. In poche parole, quello che c’è da sapere, riguarda il fatto che la denuncia alle forze di polizia potrà essere presentata da qualunque persona ne sia a conoscenza e non solo dai familiari come accadeva fino ad oggi. Una volta fatta la denuncia, verranno inseriti gli estremi nel centro elaborazione dati interforze e le ricerche partiranno immediatamente. Altra importante novità sarà il tempestivo coinvolgimento del commissario straordinario per le persone scomparse a parte dei Prefetti.Nelle ricerche delle persone scomparse saranno coinvolti enti locali, vigili del fuoco, protezione civile, associazioni di volontariato ed altri enti attivi sul territorio. Di seguito il testo della norma:
Art. 1
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 333 del codice di procedura penale, nonche’ gli obblighi previsti dalla vigente normativa, chiunque viene a conoscenza dell’allontanamento di una persona dalla propria abitazione o dal luogo di temporanea dimora e, per le circostanze in cui e’ avvenuto il fatto, ritiene che dalla scomparsa possa derivare un pericolo per la vita o per l’incolumita’ personale della stessa, puo’ denunciare il fatto alle forze di polizia o alla polizia locale.
2. Quando la denuncia di cui al comma 1 e’ raccolta dalla polizia locale, questa la trasmette immediatamente al piu’ prossimo tra i presidi territoriali delle forze di polizia, anche ai fini dell’avvio dell’attivita’ di ricerca di cui al comma 4, nonche’ per il contestuale inserimento nel Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
3. Copia della denuncia e’ immediatamente rilasciata ai presentatori.
4. Ferme restando le competenze dell’autorita’ giudiziaria, l’ufficio di polizia che ha ricevuto la denuncia promuove l’immediato avvio delle ricerche e ne da’ contestuale comunicazione al prefetto per il tempestivo e diretto coinvolgimento del commissario straordinario per le persone scomparse nominato ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e per le iniziative di competenza, da intraprendere anche con il concorso degli enti locali, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del sistema di protezione civile, delle associazioni del volontariato sociale e di altri enti, anche privati, attivi nel territorio. Nell’ambito delle iniziative di propria competenza il prefetto valuta, altresi’, sentiti l’autorita’ giudiziaria e i familiari della persona scomparsa, l’eventuale coinvolgimento degli organi di informazione, comprese le strutture specializzate, televisive e radiofoniche, che hanno una consolidata esperienza nella ricerca di informazioni sulle persone scomparse.
5. Qualora vengano meno le condizioni che hanno determinato la denuncia ai sensi del comma 1, il denunciante, venutone a conoscenza, ne da’ immediata comunicazione alle forze di polizia.
6. Gli adempimenti dei pubblici uffici di cui al presente articolo sono realizzati secondo le norme gia’ vigenti in materia, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi’ 14 novembre 2012.